Che cos'è il Regolamento macchine e da quando vale
Il Regolamento (UE) 2023/1230 fissa i requisiti di sicurezza che una macchina deve avere quando viene immessa sul mercato o messa in servizio nell'UE. Essendo un regolamento e non una direttiva, vale in modo identico in ogni Stato membro.
La data di applicazione è il 20 gennaio 2027, come riporta l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). Il testo originale indicava il 14 gennaio; la data è stata corretta con una rettifica pubblicata nel luglio 2023. Alcune parti valgono già da prima, ad esempio le regole sugli organismi notificati.
Per i robot già in circolazione conta l'articolo 52: gli Stati membri non possono impedire la messa a disposizione di prodotti immessi sul mercato in conformità alla Direttiva 2006/42/CE prima dell'applicazione del regolamento. Un G1 o un Go2 venduto oggi con documentazione conforme alla direttiva non va "rifatto" nel 2027.
Chi è il fabbricante e chi firma la dichiarazione
La dichiarazione di conformità UE e la marcatura CE sono responsabilità del fabbricante (art. 10). Il regolamento però individua altri soggetti che possono assumere quel ruolo:
- Importatore (art. 13): prima di immettere il robot sul mercato verifica che il fabbricante abbia svolto la valutazione di conformità, redatto la documentazione tecnica e apposto la marcatura CE.
- Distributore (art. 15): deve esercitare la dovuta diligenza sulla conformità.
- Importatore o distributore che vende con il proprio marchio, o che modifica il prodotto in modo da incidere sulla conformità, diventa fabbricante (art. 17).
- Chiunque apporti una modifica sostanziale diventa fabbricante per quella macchina (art. 18).
Anche chi assembla più macchine che lavorano in modo solidale per lo stesso risultato crea un "insieme di macchine" (art. 3), che a sua volta è una macchina con un suo fabbricante. È il caso tipico di un robot inserito in una cella con nastri, ripari e un PLC di sicurezza.
Quando una modifica è sostanziale
La definizione dell'articolo 3, punto 16, è precisa. Una modifica è sostanziale quando, con mezzi fisici o digitali, dopo l'immissione sul mercato:
- non è prevista né pianificata dal fabbricante;
- incide sulla sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente;
- richiede nuovi ripari o dispositivi di protezione che comportano la modifica del sistema di controllo della sicurezza, oppure nuove misure per la stabilità o la resistenza meccanica.
Per un robot Unitree, i casi da valutare con attenzione sono:
- un controllore di locomozione scritto o addestrato da voi al posto di quello di fabbrica;
- un end effector o un carico che cambia baricentro e stabilità;
- l'uso in un'area condivisa con persone che il fabbricante non aveva previsto.
Riparazione e manutenzione che non toccano la conformità non sono modifiche sostanziali (considerando 26 del regolamento). Un utilizzatore non professionale che modifica la propria macchina per uso proprio non diventa fabbricante. Un'azienda o un laboratorio, invece, sono utilizzatori professionali.
Cosa cambia rispetto alla Direttiva 2006/42/CE
Software e componenti digitali
Il regolamento definisce "componente di sicurezza" anche un componente digitale, compreso un software, immesso sul mercato separatamente (art. 3, punto 3). Le modifiche software rientrano espressamente tra quelle che possono essere sostanziali.
Protezione dalle manomissioni (allegato III, punto 1.1.9)
- Il collegamento di un altro dispositivo, anche remoto, non deve creare situazioni pericolose.
- Il software e i dati critici per la sicurezza devono essere individuati e protetti da alterazioni accidentali o intenzionali.
- La macchina deve saper indicare il software di sicurezza installato e conservare prove degli interventi, legittimi o no.
Sistemi di comando (allegato III, punto 1.2.1)
I sistemi di comando devono resistere anche a tentativi deliberati ragionevolmente prevedibili di terzi. Le versioni del software di sicurezza caricate dopo l'immissione sul mercato devono essere tracciabili per cinque anni. Per i sistemi con comportamento auto-evolutivo:
- non devono compiere azioni oltre il compito e lo spazio di movimento definiti;
- devono registrare i dati sulle decisioni di sicurezza, da conservare per un anno;
- devono poter essere corretti in qualsiasi momento.
Macchine mobili autonome (allegato III, parte 3)
Un quadrupede che pattuglia un'area in autonomia può rientrare nella definizione di macchina mobile autonoma. Le opzioni previste sono due, singole o combinate in base alla valutazione del rischio:
- lavorare in una zona chiusa da una protezione perimetrale;
- avere dispositivi che rilevano persone e ostacoli nelle vicinanze.
Dove serve, va prevista una funzione di supervisione da remoto, limitata ad arresto, avvio e messa in posizione sicura.
Istruzioni digitali (art. 10, par. 7)
Le istruzioni possono essere fornite in formato digitale, scaricabili e accessibili per almeno 10 anni. Su richiesta al momento dell'acquisto, il fabbricante le fornisce gratis in formato cartaceo entro un mese.
Organismo notificato
Le categorie dell'allegato I, parte A, richiedono una procedura con organismo notificato (art. 25, par. 2). Tra queste ci sono le macchine che integrano sistemi con comportamento integralmente o parzialmente auto-evolutivo, basati su apprendimento automatico, che garantiscono funzioni di sicurezza, limitatamente a quei sistemi. Un controllore addestrato e poi congelato non è automaticamente un sistema auto-evolutivo: la classificazione va fatta sul caso concreto.
AI Act e Cyber Resilience Act
- AI Act (Regolamento (UE) 2024/1689). Un sistema di IA che fa da componente di sicurezza di una macchina soggetta a valutazione da parte di terzi può essere ad alto rischio (art. 6, par. 1). Con l'accordo politico sull'Omnibus digitale di maggio 2026, gli obblighi per l'IA integrata nei prodotti regolati sono stati rinviati al 2 agosto 2028 ed è prevista una riduzione delle sovrapposizioni con il Regolamento macchine (sintesi Gibson Dunn). Il testo finale va verificato al momento dell'acquisto.
- Cyber Resilience Act (Regolamento (UE) 2024/2847). Riguarda i prodotti con elementi digitali connessi. Secondo la Commissione europea, gli obblighi di segnalazione si applicano dall'11 settembre 2026 e quelli principali dall'11 dicembre 2027.
Norme tecniche di riferimento
- ISO 12100: principi generali per la valutazione e la riduzione del rischio.
- ISO 10218-1 e ISO 10218-2 (edizione 2025): sicurezza dei robot industriali e delle loro applicazioni.
- ISO/TS 15066: collaborazione uomo-robot.
- ISO 13482: robot per l'assistenza alla persona.
- IEC 62443: cybersicurezza dei sistemi di automazione industriale.
Per umanoidi e quadrupedi manca ancora una norma dedicata. La ISO 25785-1, sui robot mobili industriali a stabilità controllata attivamente (con gambe, ruote o altre forme di locomozione), è in fase di sviluppo.
Checklist: prima di mettere un robot Unitree in reparto
- Documenti del modello esatto. Chiedete dichiarazione di conformità UE, istruzioni in italiano e versione firmware di riferimento. Controllate che modello e variante coincidano con il robot consegnato.
- Uso previsto. Confrontate l'applicazione che avete in mente con l'uso previsto nelle istruzioni. Se lo superate, siete nel campo della modifica sostanziale.
- Valutazione del rischio secondo ISO 12100. Dovete coprire:
- caduta del robot e perdita di equilibrio;
- urti con le persone;
- carichi in mano o sul dorso;
- batterie e ricarica;
- comportamento in caso di perdita di comunicazione.
- Area di lavoro. Decidete se il robot lavora in zona segregata o condivisa. In zona condivisa servono rilevamento delle persone e limiti di velocità verificati, non solo dichiarati.
- Arresto. Verificate dove sono e come funzionano l'arresto di emergenza e il telecomando, e chi li ha in mano durante il lavoro.
- Software. Tenete un registro delle versioni installate e degli aggiornamenti. Ogni controllore scritto da voi va valutato prima dell'uso vicino alle persone.
- Rete e cybersicurezza. Su una rete di stabilimento, applicate tre misure:
- mettete il robot su una VLAN separata;
- cambiate le credenziali di default;
- disattivate i servizi remoti che non usate e decidete chi può aggiornare il firmware.
- Insieme di macchine. Se il robot entra in una cella con altre macchine, stabilite per iscritto chi è il fabbricante dell'insieme e chi firma la dichiarazione.
- Formazione. Formate le persone che lavorano vicino al robot, non solo chi lo programma.
Se state impostando un progetto pilota, il nostro metodo per i PoC con umanoidi prevede questi passaggi prima dell'uso in reparto. Per i quadrupedi in ispezione trovate i dettagli applicativi nella guida al quadrupede per ispezione industriale.
Università e laboratori
L'articolo 2, paragrafo 2, lettera m), esclude dal regolamento le macchine "appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori". Un robot commerciale acquistato da catalogo non rientra automaticamente in questa esclusione, perché nasce come prodotto in vendita. Per un laboratorio la strada più prudente resta trattarlo come una macchina: valutazione del rischio, area dedicata e registro del software. Approfondimenti per i gruppi di ricerca nella pagina Università e ricerca.